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Costituzioni

 

Il presente testo è frutto di un lavoro integrativo svolto dalla 4°A/mc

 

Dal concetto di COMUNITA’ alla formazione delle COSTITUZIONI

 

 

Abbiamo deciso di svolgere questo lavoro sulle costituzioni per capire quali  siano state le cause che hanno provocato, nei rispettivi paesi, la nascita dei vari insiemi di normative che regolano la convivenza all’interno di una comunità.

La classe è stata divisa in quattro gruppi, ognuno dei quali si è occupato di svolgere un lavoro di ricerca, studio ed elaborazione di una delle tre costituzioni prese in considerazione (americana, francese, italiana). Abbiamo scelto proprio queste tre perché le costituzioni americana e francese sono alla base dei principi fondamentali dell’uomo, e quella italiana perché ci interessa direttamente. L’altro gruppo si è invece occupato di sviluppare il concetto di comunità, che ha portato alla nascita delle costituzioni.

 

 Il dibattito si è svolto in questo modo:

la classe, in maniera autonoma, ha discusso sulle cause della nascita, sull’impostazione morale e sugli articoli più significativi di ogni costituzione. Infine si è collegato il tutto con il concetto di comunità.

 

 IL LAVORO DEL GRUPPO

 

La COMUNITA’ è un insieme di persone che hanno gli stessi ideali e gli stessi scopi e si divide in tre diversi tipi:

 

-MORALE                                                                                

-POLITICA

-CULTURALE

 

 

 

Quando una comunità non era di grandi dimensioni, non aveva il bisogno di scrivere le leggi, ma con il suo espandersi, la gestione della stessa diventa impossibile a meno che le norme non siano rese pubbliche e imposte a tutti.

Fino alla seconda metà del ‘700 queste normative venivano decretate ed imposte al popolo da chi si trovava al potere, e non veniva ammesso nessun tipo di critica o di considerazione a riguardo.

Ma nella mente dei cittadini nascono un modo di pensare innovativo e dei nuovi ideali, contrastanti con quelli del potere vigente all’epoca, che li spingono al desiderio di libertà.

Si vengono dunque a creare situazioni di disagio, che generano scontri tra la popolazione e la sovranità.

Dall’uscita vittoriosa del popolo vengono a formarsi delle norme scritte, che ricordino ed impongano ad ogni individuo il comportamento da tenere nella comunità.

Queste norme coincidono con il pensiero e gli ideali che hanno animato la rivoluzione. Questi ideali, essendo frutto del pensiero del popolo, concordano con i diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo, che sono:

-libertà

-diritto alla vita

-diritto alla proprietà

-diritto alla sicurezza

-diritto alla democrazia

-uguaglianza formale e sostanziale

-tutela delle minoranze

 

Questi principi si ricollegano alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sancita dall’ONU nel 1948 che prevede, per la buona convivenza, la pace tra gli individui. Tutte queste norme, attitudini, comportamenti, portano ad una CARTA COSTITUZIONALE.

 

 

 

Al termine del dibattito abbiamo constatato che tutte le costituzioni presentano gli stessi punti fondamentali:

 

 -Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

 

 - Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione.

 

-La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

 

 

Per quanto riguarda la costituzione italiana, in questo periodo, il parlamento sta mettendo mano ad una revisione costituzionale in sostituzione di quella vigente.

Questa operazione sta provocando negli ambienti politici e costituzionali, feroci critiche.

 

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Esaminiamo ora, una ad una, le tre costituzioni:

 

 

LA COSTITUZIONE AMERICANA

 

Le basi per la nascita della costituzione americana hanno inizio al congresso di Philadelphia del 4 luglio 1776 dove Thomas Jefferson esplicita i comportamenti che hanno violato i diritti inalienabili della popolazione che componeva le tredici colonie britanniche del nord america da parte del sovrano britannico. 

Ecco alcune significative accuse contro il re:

 EGLI ha rifiutato di dare il suo assenso alle leggi più opportune e necessarie al bene pubblico [...].

EGLI ha ripetutamente disciolto Assemblee rappresentative che si erano riunite allo scopo di opporsi con virile fermezza alle sue violazioni del diritto del popolo [...]. 

EGLI ha mantenuto fra noi, in tempo di pace, eserciti stanziali senza il consenso dei nostri Corpi legislativi. 

EGLI ha ostentato di rendere il potere militare indipendente dal potere civile e ad esso superiore. 

EGLI si è accordato con altri allo scopo di assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e sconosciuta alle nostre leggi (si allude al parlamento inglese - Ndr. ), dando il suo assenso alle loro presunte disposizioni legislative, vale a dire: [...] ad interrompere il nostro commercio con tutte le parti del mondo; ad imporre su di noi tributi senza il nostro consenso [...].
 
EGLI ha intrapreso una guerra crudele contro la stessa natura umana, violando i suoi più sacri diritti alla vita e alla libertà nelle persone di una gente remota che mai gli aveva recato offesa, facendola catturare e trasportare in schiavitù in un altro emisfero o mandandola incontro ad una morte miserevole durante il suo trasporto colà [...]. Deciso a conservare aperto un mercato in cui si vendono e si comprano uomini, egli ha prostituito il suo diritto di veto al fine di votare al fallimento ogni tentativo di proibire o limitare per via legislativa questo esecrando commercio. E affinchè non mancasse a questo corteo di orrori nulla di infame.

EGLI sta ora incitando proprio quella gente a prendere le armi contro di noi [...]").

Alla luce di questi comportamenti  viene fatto  un preambolo per una dichiarazione di indipendenza:

Quando, nel corso degli umani eventi, diviene necessario per un popolo spezzare i legami politici che lo hanno unito ad un altro, ed assumere, fra le potenze della terra, la posizione distinta e paritaria a cui le leggi della Natura e di Dio gli danno diritto, il giusto rispetto dovuto alle opinioni dell'umanità esige che esso dichiari le ragioni che lo costringono a separarsi.
Consideriamo verità evidenti per sé stesse che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono stati dotati dal loro Creatore di taluni diritti inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere. Che per garantire questi diritti, vengono istituiti fra gli uomini dei governi che derivano dal consenso dei governati il loro giusto potere. Che ogni qualvolta una forma di governo diviene antagonistica al conseguimento di questi scopi, il popolo ha diritto di modificarla e abolirla, e di creare un governo nuovo, ponendo a base di esso quei principi, e regolando i poteri di esso in quelle forme che offrono la maggiore probabilità di condurre alla sicurezza ed alla felicità del popolo medesimo. La prudenza consiglierà, in fatto, di non cambiare per motivi tenui o transitori governi stabiliti da tempo; l'esperienza dimostra, invero, che gli uomini sono più inclini a sopportare i mali, finché sono tollerabili, che a riprendere la giusta direzione, abolendo forme alle quali sono adusati. Ma quando una lunga serie di soprusi ed usurpazioni, volti invariabilmente ad un unico scopo, offrono prova evidente del disegno di un governo di assoggettare il popolo a condizioni di dispotismo assoluto, é diritto e dovere del popolo di abbattere quel governo e di creare nuove salvaguardie per la sua sicurezza futura.
Tale é stata la paziente sofferenza di queste Colonie; e tale é la necessità che le costringe a mutare il loro precedente sistema di governo.  

 

Il 17 settembre 1787 nasce la costituzione degli Stati Uniti d’America, che regola questo paese divenuto indipendente.

Ecco alcune parti degli articoli più importanti:

 

ARTICOLO 1°

Sezione1.
Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.

Sezione2.
La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello
Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, abitante dello Stato in cui sarà eletto.
I Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi - compresi quelli sottoposti a prestazione di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte - tre quinti del rimanente della popolazione.
Il computo effettivo deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione dei Congresso degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per legge.

 

Sezione3.
Il Vice-Presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso in cui, in sede di votazione, l'assemblea sia pariteticamente divisa.

ARTICOLO 2°

Sezione1.
Il Presidente degli Stati Uniti d'America sarà investito del potere esecutivo.

ARTICOLO 3°

Sezione l.
Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta creare ed istituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio finché terranno buona condotta, e ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi un'indennità, che non potrà essere diminuita finché essi rimarranno in carica.

Sezione3.
Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver impugnato le armi centri di essi, o l'aver fatto causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi.

 

LA COSTITUZIONE FRANCESE

 

 

La fase di prosperità apertasi negli anni venti del XVIII secolo aveva favorito lo sviluppo di una borghesia imprenditoriale urbana e rurale insofferente ai vincoli feudali e corporativi e a una borghesia intellettuale decisa a far prevalere i meriti individuali sui privilegi di ceto. Con gli esponenti più illuminati del clero e della nobiltà, questa borghesia si proponeva come nuova classe dirigente, capace di rappresentare gli interessi di tutta la nazione.

E’ allora, dunque, che nella mente dei normali cittadini si vengono a formare nuovi ideali e un modo di pensare basato sulla ragione. Questi, ormai stanchi del comportamento nei loro confronti da parte del re, rivendicano i propri diritti e manifestano il loro desiderio di libertà: è la Rivoluzione francese del 1789.

 

Nel 1791 i Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, Hanno deciso di esporre i diritti naturali, inalienabili e  sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione ricordi ad essi i loro diritti e i loro doveri:

-affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo vengano maggiormente           rispettati;

-affinché i reclami dei cittadini siano sempre rivolti al mantenimento della costituzione ed alla felicità di tutti.

                                                                                                         

Articolo 1

 Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.

 

Articolo 2

 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione.

 

Articolo 3

 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.

 

Articolo 6

 La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere di persona, o mediante loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo eguali ai suoi occhi, sono egualmente ammessi a tutte le dignità, posizioni ed impieghi pubblici, secondo la loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

 

Articolo 7

 Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto.

 

Articolo 10

 Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

 

Articolo 12

 La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino necessita di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti, e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

 

Questi sono gli articoli principali e fondamentali della Costituzione francese, che mirano soprattutto alla libertà e all’uguaglianza degli uomini. Perciò l’Assemblea nazionale abolì irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti.

 

 

La Costituzione garantisce delle disposizioni fondamentali:

- tutti i cittadini sono ammissibili ai posti ed agli impieghi;

- tutte le contribuzioni saranno ripartite fra tutti i cittadini egualmente;

- gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene;

- ogni uomo ha la libertà di andare, di restare, di partire, senza essere arrestato né detenuto se non nelle forme della costituzione;

- ogni uomo ha la libertà di parlare, di scrivere, di stampare e di pubblicare i suoi pensieri ed esercitare il culto religioso al quale aderisce.

 

 

 

Le disposizioni fondamentali della divisione del regno e dello stato dei cittadini sono:

1. Il Regno è uno e indivisibile; il suo territorio è distribuito in 83 dipartimenti, ogni dipartimento in distretti, ogni distretto in cantoni.

2. Sono cittadini francesi:

- Coloro che sono nati in Francia da un padre francese;

- Coloro che, nati in Francia da un padre straniero, hanno fissato la loro residenza nel Regno;

- Coloro che, nati in un paese straniero da un padre francese, si sono stabiliti in Francia prestando il giuramento civico;

- Coloro che, nati in un paese straniero e discendendo in un qualsiasi grado da un Francese o da una Francese emigrati per motivo di religione, vengano a dimorare in Francia e prestino il giuramento civico.

5. Il giuramento civico è: Io giuro di essere fedele alla Nazione, alla Legge e al Re e di sostenere con tutte le mie possibilità la Costituzione del Regno, decretata dall’Assemblea Nazionale Costituente negli anni 1789, 1790 e 1791.

6. La qualità di cittadino francese si perde:

- Per la naturalizzazione in un paese straniero;

- Per la condanna a pene che comportano la degradazione civica, finché il condannato non è riabilitato;

- Per un giudizio in contumacia, finché il giudizio non è annullato;

- Per l’affiliazione a qualsiasi ordine cavalleresco straniero o a qualsiasi corporazione straniera che presupponga sia delle prove di nobiltà, sia delle distinzioni di nascita, o che esiga dei voti religiosi.

 

 

Le disposizioni fondamentali dei poteri pubblici sono:

1. La Sovranità è una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile. Essa appartiene alla Nazione; nessuna frazione del popolo, né alcun individuo può attribuirsene l’esercizio.

2. La Nazione, dalla quale sola emanano tutti i Poteri, non può esercitarli che per delega. – La Costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo legislativo ed il Re.

3. Il Potere legislativo è delegato ad una Assemblea Nazionale composta da rappresentanti temporanei, liberamente eletti dal popolo, per essere esercitato da essa, con la sanzione del Re, nella maniera che sarà fissata qui di séguito.

4. Il Governo è monarchico: il Potere esecutivo è delegato al Re, per essere esercitato sotto la sua autorità, da ministri ed altri agenti responsabili, nella maniera che sarà fissata qui di séguito.

5. Il Potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo.

Le disposizioni fondamentali del Potere giudiziario sono:

- Il Potere giudiziario non può in nessun caso essere esercitato dal Corpo legislativo o dal Re.

- I tribunali non possono né ingerirsi nell’esercizio del Potere legislativo, o sospendere l’esecuzione delle leggi, né compiere atti sulle funzioni amministrative, o citare davanti a loro gli amministratori in ragione delle relative funzioni.

- I cittadini non possono essere distolti dai giudici che la legge assegna loro, per alcuna commissione o per altre attribuzioni o avocazioni diverse da quelle determinate dalle leggi.

- Il diritto dei cittadini di chiudere in via definitiva le loro contestazioni per la via dell’arbitrato, non può ricevere alcun attentato mediante gli atti del Potere legislativo.

- I tribunali ordinari non possono ammettere alcuna azione in sede civile, se non sia data loro la prova che le parti sono comparse, o che l’attore ha citato la parte avversa davanti a dei mediatori per pervenire ad una conciliazione.

- Vi saranno uno o più giudici di pace nei cantoni e nelle città. Il loro numero sarà determinato dal Potere legislativo.

- Appartiene al Potere legislativo regolare il numero e le circoscrizioni dei tribunali, ed il numero di giudici di cui ciascun tribunale sarà composto.

- In materia penale, nessun cittadino può esser giudicato che in base a una accusa accolta da giurati, o decretata dal Corpo legislativo, nei casi in cui ad esso spetti di fare l’atto d’accusa. – Dopo ammessa l’accusa le circostanze di fatto saranno riconosciute e dichiarate dai giurati. – L’accusato avrà la facoltà di ricusarne fino a venti senza darne i motivi. – I giurati che dichiareranno le circostanze di fatto non potranno essere più di dodici. – L’applicazione della legge sarà fatta dai giudici. – L’istruzione sarà pubblica, e nessuno potrà rifiutare agli accusati il soccorso di un difensore. – Ogni uomo assolto da una giuria legale non può esser nuovamente arrestato o accusato per lo stesso fatto.

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA

 

Per quanto riguarda la costituzione italiana, in questo periodo, il parlamento sta mettendo mano ad una revisione costituzionale in sostituzione di quella vigente.

Questa operazione sta provocando negli ambienti politici e costituzionali, feroci critiche.

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L’assemblea detta costituente, avente il compito di formare una nuova costituzione sulla quale riformare lo stato e regolare i rapporti tra i cittadini dopo la seconda guerra mondiale e ventenni di dittatura, fu eletta dal popolo tramite suffragio universale il 2-06-46.

Questa assemblea era composta da 556 membri quasi esclusivamente dell’area cattolica, socialista e comunista. Di tutti i 556 membri ne furono scelti 75 che vennero suddivisi in tre commissioni, ognuna delle quali avente il compito di sviluppare le tre parti della costituzione:

·        Diritti e doveri dei cittadini;

·        Organizzazione costituzionale dello stato;

·        Rapporti economico – sociali;

Il testo costituzionale e il frutto dei valori e degli ideali che avevano limato la resistenza antifascista durante i momenti difficili di una lunga e sanguinosa battaglia.

 

Attraverso questo approfondimento sulla nostra costituzione abbiamo voluto indicare gli articoli più” umanitari” e vicini ai diritti dell’uomo. Con questi saremo poi in grado di esprimere giudizi basati su documenti fondamentali per l’etica sociale del nostro paese.

Qui sotto sono riportati alcuni articoli della costituzione con rispettivi commenti parziali. Questi commenti saranno punto fondamentale per il dibattito previsto.

 

Articolo 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

 

Articolo 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

 

Articolo 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Questi primi cinque articoli fanno parte dei “principi fondamentali della costituzione italiana”. Essi riportano le radici sulle quali è fondato il nostro paese e non a caso sono messi come primi articoli. Senza questi il nostro paese non sarebbe una repubblica compiuta.

Riconoscere e garantire i diritti dell’uomo penso che per un paese sia una delle cose più importanti che possa fare. Dichiarare che tutti i cittadini INDISTINTAMENTE da razza, sesso, religione abbiano pari dignità sociale è basilare!

Articolo 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Esercitando il diritto di pensiero e parola ritengo che questi due articoli, entrambi inclusi fra i principi fondamentali della costituzione, siano un plausibile esempio di quanto l’Italia stia mancando in questi ultimi anni.

Nell’undicesimo articolo vi è scritto che l’Italia RIPUDIA la guerra! Tutto ciò vuol dire che l’Italia dovrebbe respingere, rinnegare, disconoscere, cacciare tutto ciò!

Ci stiamo veramente promuovendo contro la guerra??!??

 

 

Articolo 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

Questo articolo risalente al 1947 approva il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente. Tutto ciò non mi sembra affatto una cosa da poco…. Molte volte viene negato questo diritto formando così classi diversi tra individui della stessa razza (art. 3.)…

Ritengo sia fondamentale che in un paese libero ci debba essere la libertà di pensiero; tutto ciò perché se questo diritto venisse negato dovremmo sottostare al pensiero di qualcun altro senza poterci difendere ottenendo così una dittatura.

 

 

 

Articolo 25.

 

Nessuno può essere dissolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non dai casi previsti dalla legge.

 

Articolo 26.

 

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in nessun caso essere ammessa per atti politici.

 

Articolo 27.

 

La responsabilità penale è personale. L’imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammesso la pena di morte.

 

Abbiamo selezionato questi articoli poiché dimostrano  il modo in cui la Carta costituzionale chiede di amministrare la giustizia nel nostro paese.

 4°A/mc 

 

 

 

 


 

 

 




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