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Il presente testo è frutto di
un lavoro integrativo svolto dalla 4°A/mc
Dal concetto di COMUNITA’ alla
formazione delle COSTITUZIONI
Abbiamo deciso di svolgere
questo lavoro sulle costituzioni per capire quali siano state le cause che
hanno provocato, nei rispettivi paesi, la nascita dei vari insiemi di normative
che regolano la convivenza all’interno di una comunità.
La classe è stata divisa in
quattro gruppi, ognuno dei quali si è occupato di svolgere un lavoro di ricerca,
studio ed elaborazione di una delle tre costituzioni prese in considerazione
(americana, francese, italiana). Abbiamo scelto proprio queste tre perché le
costituzioni americana e francese sono alla base dei principi fondamentali
dell’uomo, e quella italiana perché ci interessa direttamente. L’altro gruppo si
è invece occupato di sviluppare il concetto di comunità, che ha portato alla
nascita delle costituzioni.
Il dibattito si è svolto
in questo modo:
la classe, in maniera
autonoma, ha discusso sulle cause della nascita, sull’impostazione morale e
sugli articoli più significativi di ogni costituzione. Infine si è collegato il
tutto con il concetto di comunità.
IL LAVORO DEL GRUPPO
La COMUNITA’ è un
insieme di persone che hanno gli stessi ideali e gli stessi scopi e si divide in
tre diversi tipi:
-MORALE
-POLITICA
-CULTURALE
Quando una comunità non era
di grandi dimensioni, non aveva il bisogno di scrivere le leggi, ma con il suo
espandersi, la gestione della stessa diventa impossibile a meno che le norme non
siano rese pubbliche e imposte a tutti.
Fino alla seconda metà del
‘700 queste normative venivano decretate ed imposte al popolo da chi si trovava
al potere, e non veniva ammesso nessun tipo di critica o di considerazione a
riguardo.
Ma nella mente dei
cittadini nascono un modo di pensare innovativo e dei nuovi ideali, contrastanti
con quelli del potere vigente all’epoca, che li spingono al desiderio di
libertà.
Si vengono dunque a creare
situazioni di disagio, che generano scontri tra la popolazione e la sovranità.
Dall’uscita vittoriosa del
popolo vengono a formarsi delle norme scritte, che ricordino ed impongano ad
ogni individuo il comportamento da tenere nella comunità.
Queste norme coincidono con
il pensiero e gli ideali che hanno animato la rivoluzione. Questi ideali,
essendo frutto del pensiero del popolo, concordano con i diritti naturali ed
imprescrittibili dell’uomo, che sono:
-libertà
-diritto alla vita
-diritto alla proprietà
-diritto alla sicurezza
-diritto alla democrazia
-uguaglianza formale e
sostanziale
-tutela delle minoranze
Questi principi si
ricollegano alla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sancita dall’ONU
nel 1948 che prevede, per la buona convivenza, la pace tra gli
individui. Tutte queste norme, attitudini, comportamenti, portano ad una
CARTA COSTITUZIONALE.
Al termine del dibattito
abbiamo constatato che tutte le costituzioni presentano gli stessi punti
fondamentali:
-Gli uomini nascono e
rimangono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono
essere fondate che sull’utilità comune.
- Il fine di ogni
associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili
dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la
resistenza all’oppressione.
-La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Nessun
corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente
da essa.
Per quanto riguarda la
costituzione italiana, in questo periodo, il parlamento sta mettendo mano ad una
revisione costituzionale in sostituzione di quella vigente.
Questa operazione sta
provocando negli ambienti politici e costituzionali, feroci critiche.
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Esaminiamo ora, una ad una, le tre
costituzioni:
LA COSTITUZIONE AMERICANA
Le basi per la nascita della
costituzione americana hanno inizio al congresso di Philadelphia del 4 luglio
1776 dove Thomas Jefferson esplicita i comportamenti che hanno violato i diritti
inalienabili della popolazione che componeva le tredici colonie britanniche del
nord america da parte del sovrano britannico.
Ecco alcune significative accuse contro
il re:
EGLI
ha rifiutato di dare il suo assenso alle leggi più opportune e necessarie al
bene pubblico [...].
EGLI ha ripetutamente disciolto Assemblee
rappresentative che si erano riunite allo scopo di opporsi con virile fermezza
alle sue violazioni del diritto del popolo [...].
EGLI ha mantenuto fra noi, in tempo di
pace, eserciti stanziali senza il consenso dei nostri Corpi legislativi.
EGLI ha ostentato di rendere il potere
militare indipendente dal potere civile e ad esso superiore.
EGLI si è accordato con altri allo scopo di
assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e
sconosciuta alle nostre leggi (si allude al parlamento inglese - Ndr. ), dando
il suo assenso alle loro presunte disposizioni legislative, vale a dire: [...]
ad interrompere il nostro commercio con tutte le parti del mondo; ad imporre su
di noi tributi senza il nostro consenso [...].
EGLI ha intrapreso una guerra crudele
contro la stessa natura umana, violando i suoi più sacri diritti alla vita e
alla libertà nelle persone di una gente remota che mai gli aveva recato offesa,
facendola catturare e trasportare in schiavitù in un altro emisfero o mandandola
incontro ad una morte miserevole durante il suo trasporto colà [...]. Deciso a
conservare aperto un mercato in cui si vendono e si comprano uomini, egli ha
prostituito il suo diritto di veto al fine di votare al fallimento ogni
tentativo di proibire o limitare per via legislativa questo esecrando commercio.
E affinchè non mancasse a questo corteo di orrori nulla di infame.
EGLI sta ora incitando proprio quella gente
a prendere le armi contro di noi [...]").
Alla luce di questi comportamenti viene fatto un preambolo per una
dichiarazione di indipendenza:
Quando, nel corso degli umani eventi, diviene necessario per un popolo spezzare
i legami politici che lo hanno unito ad un altro, ed assumere, fra le potenze
della terra, la posizione distinta e paritaria a cui le leggi della Natura e di
Dio gli danno diritto, il giusto rispetto dovuto alle opinioni dell'umanità
esige che esso dichiari le ragioni che lo costringono a separarsi.
Consideriamo verità evidenti per sé stesse
che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono stati dotati dal loro Creatore
di taluni diritti inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la
libertà e il perseguimento del benessere. Che per garantire questi diritti,
vengono istituiti fra gli uomini dei governi che derivano dal consenso dei
governati il loro giusto potere. Che ogni qualvolta una forma di governo diviene
antagonistica al conseguimento di questi scopi, il popolo ha diritto di
modificarla e abolirla, e di creare un governo nuovo, ponendo a base di esso
quei principi, e regolando i poteri di esso in quelle forme che offrono la
maggiore probabilità di condurre alla sicurezza ed alla felicità del popolo
medesimo. La prudenza consiglierà, in fatto, di non cambiare per motivi tenui o
transitori governi stabiliti da tempo; l'esperienza dimostra, invero, che gli
uomini sono più inclini a sopportare i mali, finché sono tollerabili, che a
riprendere la giusta direzione, abolendo forme alle quali sono adusati. Ma
quando una lunga serie di soprusi ed usurpazioni, volti invariabilmente ad un
unico scopo, offrono prova evidente del disegno di un governo di assoggettare il
popolo a condizioni di dispotismo assoluto, é diritto e dovere del popolo di
abbattere quel governo e di creare nuove salvaguardie per la sua sicurezza
futura.
Tale é stata la paziente sofferenza di
queste Colonie; e tale é la necessità che le costringe a mutare il loro
precedente sistema di governo.
Il 17 settembre 1787 nasce la
costituzione degli Stati Uniti d’America, che regola questo paese divenuto
indipendente.
Ecco alcune parti degli articoli più
importanti:
ARTICOLO 1°
Sezione1.
Tutti i poteri legislativi conferiti
col presente atto sono delegati ad un Congresso degli Stati Uniti, composto di
un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.
Sezione2.
La Camera dei Rappresentanti sarà
composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati, e gli
elettori di ciascuno Stato dovranno avere i requisiti richiesti per essere
elettori della Camera più numerosa del Parlamento dello
Non può essere Rappresentante chi non
abbia raggiunto l'età di 25 anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati
Uniti e non sia, nel periodo delle elezioni, abitante dello Stato in cui sarà
eletto.
I Rappresentanti e le imposte dirette
saranno ripartiti fra i diversi Stati che facciano parte della Unione secondo il
numero dei loro abitanti; numero che verrà determinato aggiungendo al totale
degli uomini liberi - compresi quelli sottoposti a prestazione di servizio per
un periodo limitato ed esclusi gli Indiani non soggetti a imposte - tre quinti
del rimanente della popolazione.
Il computo effettivo deve essere fatto
entro tre anni dalla prima riunione dei Congresso degli Stati Uniti, e
successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che verranno stabilite per
legge.
Sezione3.
Il Vice-Presidente degli Stati Uniti
sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso in cui, in sede di
votazione, l'assemblea sia pariteticamente divisa.
ARTICOLO 2°
Sezione1.
Il Presidente degli Stati Uniti
d'America sarà investito del potere esecutivo.
ARTICOLO 3°
Sezione l.
Il potere giudiziario degli Stati
Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che
il Congresso potrà di volta in volta creare ed istituire. I giudici della Corte
Suprema e quelli delle Corti di grado inferiore conserveranno il loro ufficio
finché terranno buona condotta, e ad epoche fisse riceveranno per i loro servizi
un'indennità, che non potrà essere diminuita finché essi rimarranno in carica.
Sezione3.
Sarà considerato tradimento contro gli
Stati Uniti soltanto l'aver impugnato le armi centri di essi, o l'aver fatto
causa comune con nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi.
LA COSTITUZIONE FRANCESE
La fase di prosperità apertasi negli
anni venti del XVIII secolo aveva favorito lo sviluppo di una borghesia
imprenditoriale urbana e rurale insofferente ai vincoli feudali e corporativi e
a una borghesia intellettuale decisa a far prevalere i meriti individuali sui
privilegi di ceto. Con gli esponenti più illuminati del clero e della nobiltà,
questa borghesia si proponeva come nuova classe dirigente, capace di
rappresentare gli interessi di tutta la nazione.
E’ allora, dunque, che nella mente dei
normali cittadini si vengono a formare nuovi ideali e un modo di pensare basato
sulla ragione. Questi, ormai stanchi del comportamento nei loro confronti da
parte del re, rivendicano i propri diritti e manifestano il loro desiderio di
libertà: è la Rivoluzione francese del 1789.
Nel 1791 i Rappresentanti del Popolo
Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, Hanno deciso di esporre i diritti
naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione
ricordi ad essi i loro diritti e i loro doveri:
-affinché gli atti del Potere
legislativo e quelli del Potere esecutivo vengano maggiormente
rispettati;
-affinché i reclami dei cittadini
siano sempre rivolti al mantenimento della costituzione ed alla felicità di
tutti.
Articolo 1
Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti.
Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Articolo 2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei
diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà,
la proprietà, la sicurezza, e la resistenza all’oppressione.
Articolo 3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella
Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che non emani
espressamente da essa.
Articolo 6
La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i
cittadini hanno il diritto di concorrere di persona, o mediante loro
rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere la stessa per tutti, sia
che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo eguali ai suoi occhi,
sono egualmente ammessi a tutte le dignità, posizioni ed impieghi pubblici,
secondo la loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù
e dei loro talenti.
Articolo 7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non
nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto.
Articolo 10
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche
religiose, purché la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito
dalla Legge.
Articolo 12
La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino necessita
di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita a vantaggio di tutti, e
non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Questi sono gli articoli principali e
fondamentali della Costituzione francese, che mirano soprattutto alla libertà e
all’uguaglianza degli uomini. Perciò l’Assemblea nazionale abolì
irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei
diritti.
La Costituzione garantisce delle
disposizioni fondamentali:
- tutti i cittadini sono ammissibili
ai posti ed agli impieghi;
- tutte le contribuzioni saranno
ripartite fra tutti i cittadini egualmente;
- gli stessi delitti saranno puniti
con le stesse pene;
- ogni uomo ha la libertà di andare,
di restare, di partire, senza essere arrestato né detenuto se non nelle forme
della costituzione;
- ogni uomo ha la libertà di parlare,
di scrivere, di stampare e di pubblicare i suoi pensieri ed esercitare il culto
religioso al quale aderisce.
Le disposizioni fondamentali della
divisione del regno e dello stato dei cittadini sono:
1. Il Regno è uno e indivisibile; il suo
territorio è distribuito in 83 dipartimenti, ogni dipartimento in distretti,
ogni distretto in cantoni.
2. Sono cittadini francesi:
- Coloro che sono nati in Francia da
un padre francese;
- Coloro che, nati in Francia da un
padre straniero, hanno fissato la loro residenza nel Regno;
- Coloro che, nati in un paese
straniero da un padre francese, si sono stabiliti in Francia prestando il
giuramento civico;
- Coloro che, nati in un paese
straniero e discendendo in un qualsiasi grado da un Francese o da una Francese
emigrati per motivo di religione, vengano a dimorare in Francia e prestino il
giuramento civico.
5. Il giuramento civico è: Io giuro di
essere fedele alla Nazione, alla Legge e al Re e di sostenere con tutte le mie
possibilità la Costituzione del Regno, decretata dall’Assemblea Nazionale
Costituente negli anni 1789, 1790 e 1791.
6. La qualità di cittadino francese si
perde:
- Per la naturalizzazione in un paese
straniero;
- Per la condanna a pene che
comportano la degradazione civica, finché il condannato non è riabilitato;
- Per un giudizio in contumacia,
finché il giudizio non è annullato;
- Per l’affiliazione a qualsiasi
ordine cavalleresco straniero o a qualsiasi corporazione straniera che
presupponga sia delle prove di nobiltà, sia delle distinzioni di nascita, o che
esiga dei voti religiosi.
Le disposizioni fondamentali dei poteri
pubblici sono:
1. La Sovranità è una, indivisibile,
inalienabile e imprescrittibile. Essa appartiene alla Nazione; nessuna frazione
del popolo, né alcun individuo può attribuirsene l’esercizio.
2. La Nazione, dalla quale sola emanano
tutti i Poteri, non può esercitarli che per delega. – La Costituzione francese è
rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo legislativo ed il Re.
3. Il Potere legislativo è delegato ad
una Assemblea Nazionale composta da rappresentanti temporanei, liberamente
eletti dal popolo, per essere esercitato da essa, con la sanzione del Re, nella
maniera che sarà fissata qui di séguito.
4. Il Governo è monarchico: il Potere
esecutivo è delegato al Re, per essere esercitato sotto la sua autorità, da
ministri ed altri agenti responsabili, nella maniera che sarà fissata qui di
séguito.
5. Il Potere giudiziario è delegato a
giudici eletti a tempo dal popolo.
Le disposizioni fondamentali del Potere
giudiziario sono:
- Il Potere giudiziario non può in
nessun caso essere esercitato dal Corpo legislativo o dal Re.
- I tribunali non possono né ingerirsi
nell’esercizio del Potere legislativo, o sospendere l’esecuzione delle leggi, né
compiere atti sulle funzioni amministrative, o citare davanti a loro gli
amministratori in ragione delle relative funzioni.
- I cittadini non possono essere
distolti dai giudici che la legge assegna loro, per alcuna commissione o per
altre attribuzioni o avocazioni diverse da quelle determinate dalle leggi.
- Il diritto dei cittadini di chiudere
in via definitiva le loro contestazioni per la via dell’arbitrato, non può
ricevere alcun attentato mediante gli atti del Potere legislativo.
- I tribunali ordinari non possono
ammettere alcuna azione in sede civile, se non sia data loro la prova che le
parti sono comparse, o che l’attore ha citato la parte avversa davanti a dei
mediatori per pervenire ad una conciliazione.
- Vi saranno uno o più giudici di pace
nei cantoni e nelle città. Il loro numero sarà determinato dal Potere
legislativo.
- Appartiene al Potere legislativo
regolare il numero e le circoscrizioni dei tribunali, ed il numero di giudici di
cui ciascun tribunale sarà composto.
- In materia penale, nessun cittadino
può esser giudicato che in base a una accusa accolta da giurati, o decretata dal
Corpo legislativo, nei casi in cui ad esso spetti di fare l’atto d’accusa. –
Dopo ammessa l’accusa le circostanze di fatto saranno riconosciute e dichiarate
dai giurati. – L’accusato avrà la facoltà di ricusarne fino a venti senza darne
i motivi. – I giurati che dichiareranno le circostanze di fatto non potranno
essere più di dodici. – L’applicazione della legge sarà fatta dai giudici. –
L’istruzione sarà pubblica, e nessuno potrà rifiutare agli accusati il soccorso
di un difensore. – Ogni uomo assolto da una giuria legale non può esser
nuovamente arrestato o accusato per lo stesso fatto.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Per quanto riguarda la
costituzione italiana, in questo periodo, il parlamento sta mettendo mano ad una
revisione costituzionale in sostituzione di quella vigente.
Questa operazione sta
provocando negli ambienti politici e costituzionali, feroci critiche.
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L’assemblea detta
costituente, avente il compito di formare una nuova costituzione sulla quale
riformare lo stato e regolare i rapporti tra i cittadini dopo la seconda guerra
mondiale e ventenni di dittatura, fu eletta dal popolo tramite suffragio
universale il 2-06-46.
Questa assemblea era composta da 556
membri quasi esclusivamente dell’area cattolica, socialista e comunista. Di
tutti i 556 membri ne furono scelti 75 che vennero suddivisi in tre commissioni,
ognuna delle quali avente il compito di sviluppare le tre parti della
costituzione:
·
Diritti e doveri dei cittadini;
·
Organizzazione costituzionale dello stato;
·
Rapporti economico – sociali;
Il testo costituzionale e il frutto dei
valori e degli ideali che avevano limato la resistenza antifascista durante i
momenti difficili di una lunga e sanguinosa battaglia.
Attraverso questo
approfondimento sulla nostra costituzione abbiamo voluto indicare gli articoli
più” umanitari” e vicini ai diritti dell’uomo. Con questi saremo poi in grado di
esprimere giudizi basati su documenti fondamentali per l’etica sociale del
nostro paese.
Qui sotto sono riportati alcuni
articoli della costituzione con rispettivi commenti parziali. Questi commenti
saranno punto fondamentale per il dibattito previsto.
Articolo 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Articolo 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Questi primi cinque articoli fanno parte dei “principi
fondamentali della costituzione italiana”. Essi riportano le radici sulle quali
è fondato il nostro paese e non a caso sono messi come primi articoli. Senza
questi il nostro paese non sarebbe una repubblica compiuta.
Riconoscere e garantire i diritti dell’uomo penso che per
un paese sia una delle cose più importanti che possa fare. Dichiarare che tutti
i cittadini INDISTINTAMENTE da razza, sesso, religione abbiano pari dignità
sociale è basilare!
Articolo 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Articolo 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Esercitando il diritto di pensiero e
parola ritengo che questi due articoli, entrambi inclusi fra i principi
fondamentali della costituzione, siano un plausibile esempio di quanto l’Italia
stia mancando in questi ultimi anni.
Nell’undicesimo articolo vi è scritto
che l’Italia RIPUDIA la guerra! Tutto ciò vuol dire che l’Italia dovrebbe
respingere, rinnegare, disconoscere, cacciare tutto ciò!
Ci stiamo veramente promuovendo contro
la guerra??!??
Articolo 21.
Tutti hanno
diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate
le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
Questo articolo risalente al 1947
approva il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente. Tutto ciò non
mi sembra affatto una cosa da poco…. Molte volte viene negato questo diritto
formando così classi diversi tra individui della stessa razza (art. 3.)…
Ritengo sia fondamentale che in un paese
libero ci debba essere la libertà di pensiero; tutto ciò perché se questo
diritto venisse negato dovremmo sottostare al pensiero di qualcun altro senza
poterci difendere ottenendo così una dittatura.
Articolo 25.
Nessuno può essere dissolto dal
giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non dai casi previsti dalla
legge.
Articolo 26.
L’estradizione del cittadino può
essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può in nessun caso essere ammessa per atti politici.
Articolo 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammesso la pena di morte.
Abbiamo selezionato questi articoli poiché dimostrano il modo in cui la Carta
costituzionale chiede di amministrare la giustizia nel nostro paese.
4°A/mc
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